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Data:
18-01-2010 |
| COMPENSAZIONI IVA |
Il Sole 24Ore 16.01.2010- 17.01.2010
C.M. 15.01.2010 n. 1/E
Con la circolare diffusa nella serata di venerdi 15, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito i dubbi dei contribuenti in vista del versamento di lunedi 18 gennaio, il primo della nuova disciplina delle compensazioni.
Si riepilogano i principali chiarimenti:
- Per i “vecchi” crediti Iva valgono le regole precedenti. Nessun limite alla compensazione di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli relativi ai primi 3 trimestri del 2009. Sono quindi immediatamente spendibili i crediti Iva 2009 fino al tetto di 10.000 euro annui, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo supera tale importo.
- Diverso, invece, il caso per chi supera il tetto, che può portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale (16 marzo) o dell’istanza trimestrale (16 maggio per il primo trimestre istanza scade 30 aprile - 16 agosto per il secondo l'istanza scade 31 luglio - 16 novembre per il terzo l'istanza scade 31 ottobre).
- Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare a margine, che chiarisce la disciplina dei nuovi adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dal 1.01.2010, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 78/2009. L’Agenzia torna così a soffermarsi sugli accorgimenti normativi previsti per la lotta alle compensazioni indebite in F24 di crediti Iva inesistenti.
- In particolare, sul fronte dei crediti Iva trimestrali, si precisa che il rispetto del tetto fissato a 10.000 euro annui deve essere verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei 3 trimestri. Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta comunque fermo per le dichiarazioni dalle quali emerge il credito (dichiarazione annuale).
- I contribuenti che intendono portare in compensazione o chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all’interno di Unico, dal 1.02 al 30.09. L’obbligo di “agganciare” la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata è previsto per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito.
- Infine, adempimenti più leggeri per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio: scompare, infatti, l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.
- I contribuenti hanno due “tetti” di 10.000 euro, uno riferito al credito Iva annuale maturato nell’anno precedente, ed uno riferito all’ammontare complessivo dei crediti dei 3 trimestri dell’anno in corso. Così, ad esempio, ai fini del calcolo del limite di 10.000 euro, il credito IVA maturato nel 2009 deve essere distinto dai crediti IVA maturati nei 3 trimestri del 2010, ancorché gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del 2010. Peraltro, per i crediti trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei 3 trimestri. Ad esempio un contribuente che ha avrà un credito Iva di 5mila euro il primo trimestre 2010 può usare in compensazione nell'F24 l'intero importo senza dover attendere il nuovo termine (il 16 del mese successivo alla presentazione dell'istanza per importi superiori a 10mila). Se nel trimestre successivo il contribuente matura 8mila euro può usare in compensazione nell'F24 altri 5mila euro senza aspettare, mentre per i residui 3mila dovrà attendere il sedicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza, utilizzando esclusivamente i canali entratel.
- La compensazione per importi superiori a 10mila euro può essere operata esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fiscoonline) di cui lo Studio fà uso (non invece l'home banking).
- La circolare chiarisce che se si presenta la dichiarazione senza visto di conformità (intendendo compensare credito entro 15mila euro) è poi consentito modificare la scelta, mediante invio di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento). Le dichiarazione correttive non saranno soggette a sanzioni mentre le integrative saranno soggette a sanzione amministrativa.
- I crediti fiscali che risulteranno da dichiarazioni per tributi diversi dall'Iva sono liberamente compensabili, già a partire dal 01 gennaio 2010. La compensazione soggiace al limite complessivo annuo di 516.456,90 euro (salvo provvedimento di incremento da parte del Ministero (fino a 700mila euro ai sensi del DL 78/2009).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. |
| Autore:
Studio Maruggi |
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