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Data: 16-02-2010
CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2009

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2009.
Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute d’acconto a carico del condominio per contratti di appalto.


La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:



  • i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);

  • i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);

  • la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

  • l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto;

  • l'ammontare delle ritenute operate;

  • l’ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata, Enasarco, ecc.);

  • il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.


Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):



  • A prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;

  • C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

  • H indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;

  • M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

  • N indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

  • O prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

  • Q provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

  • R provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

  • T provvigioni corrisposte a mediatore;

  • U provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;

  • V provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;

  • W corrispettivi erogati da condomini, nel 2009, per prestazioni relative a contratti d’appalto.

Vale anche la pena di precisare che:



  • in relazione ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500,00 ai sensi dell’art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;

  • per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art.13 della L. n.388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;

  • sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Autore: Studio Maruggi
 
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