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Data: 16-02-2010
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere rilasciate le certificazioni attestanti l’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.


Il medesimo adempimento deve essere rispettato dai soggetti, anche diversi dalle società di capitali, che hanno corrisposto remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto.


Le somme da certificare possono essere pertanto ricondotte:



  • alla distribuzione di riserve di utili, anche se relative a società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (le somme non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti);

  • alla distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all’art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);

  • all’erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.

  • all’erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;

  • alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;

  • alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La certificazione, invece, non deve essere rilasciata:



  • in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73il caso più frequente è quello dei dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate;

  • in relazione agli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Infine, la certificazione può essere rilasciata ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d’imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.


Oggetto della certificazione sono esclusivamente le somme materialmente pagate nel corso del 2009; in particolare relazione ai dividendi (ma il concetto è di natura generale), è opportuno notare che lo schema di certificazione riporta la distinzione tra:



  • utili formati sino al periodo in corso al 31.12.07

  • e utili formati successivamente.

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, dal 40 al 49,72%, in connessione con la modifica dell’aliquota Ires.


È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2009 sul sito http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/CUPE+2010/


Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Autore: Studio Maruggi
 
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