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Data: 9-03-2010
OBBLIGHI DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. “Legge Comunitaria 2008” (L. n.88/09) vengono recepite nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, vengono modificati gli artt.2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.



  • Nozione di atti e corrispondenza: L’introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi. Le indicazioni obbligatorie statuite dall’art.2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina. Si considerano incluse nella categoria di “corrispondenza” anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del “classico” supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (e-mail).

Le novità della Comunitaria 2008



  • 1) Informazioni obbligatorie anche su sito Web delle società

  • 2) Erogazioni di sanzioni amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi

  • 3) Accesso al Registro imprese multilingue

1) Le informazioni obbligatorie


Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all’art.2250 c.c..


La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l’indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito Web, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene.


Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall’art.2250 c.c.:



  • Tutte le società: Sede della società;Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l’iscrizione;Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento; Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta

  • Spa, Srl, Sapa: Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

  • Spa e Srl: Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio

2) Le sanzioni



  • Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da €206 a €2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.

3) Registro imprese multilingue



  • La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in un’apposita sezione del Registro delle imprese anche in un’altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

 








Esempi


 


 


















Società di capitali


 


Società di persone


q


 


q


Alfa Spa


Via ……………


C.A.P. …….Provincia………..


P.Iva. ……….


Registro Imprese di ……… n……..


Capitale sociale €……….interamente versato


 


Beta di Rossi Mario Snc


Via ……………


C.A.P. …….Provincia………..


P.Iva. ……….


Registro Imprese di ……… n……..


 


Sintesi schematica


 














Informazioni obbligatorie


Art. 2250 c.c.


Indicazioni negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese


Tutte le società


4    Sede della società


4    Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l’iscrizione


4    Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese


Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento


Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta


 

























 


 


Spa, Srl, Sapa


Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio


Spa e Srl


Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio


Novità


Srl, Spa, Sapa


Informazioni obbligatorie


Obbligo di pubblicare le medesime informazioni anche nel sito web della società (se posseduto)


Registro imprese multilingue


Facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l’iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese anche in altra lingua ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto


Sanzioni


Art.2630 c.c.


Omessa esecuzione di comunicazioni anche nel sito web


Min €206


Max €2065



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Autore: Studio Maruggi
 
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