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Data: 9-03-2010
CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L’ANNO 2010 e AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE

L’Inps, con la circolare n.13/10, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive, nella fattispecie quelle in vigore per il 2010, per i parasubordinati iscritti nella “Gestione separata”. Con l’occasione, nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione dell’adempimento.


I soggetti interessati


I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da:



  • collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto;

  • i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria;

  • lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore ad €5.000);

  • gli incaricati delle vendite a domicilio;

  • associazione in partecipazione che apportano solo lavoro.

Le aliquote contributive


Le aliquote stabilite per il 2010 per gli iscritti alla gestione separata sono:



  • 26,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia;

  • 17% per: i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
    • i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; i titolari di pensione di reversibilità.

Massimale



  • Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2010 è stato fissato in €92.147 (circolare Inps n.13 del 2 febbraio 2010).

Come e Quando si paga



  • Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.
     Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%);
     Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico E-mens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
     Associati: il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato.

Minimale per l’accredito contributivo



  • Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito, che per l’anno 2010 è pari ad €14.334,00:
     gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €2.436,78;
     gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad €3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).
    Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.


AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE



Con riferimento ai soci lavoratori di Srl artigiane o commerciali, c’è da registrare un intervento della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha sancito l’esclusività dell’iscrizione ad una sola gestione previdenziale, spettando quale destinataria dei contributi solo quella relativa alla gestione presso la quale il soggetto risulta “prevalente”.


In merito all’iscrizione degli amministratori di società alla Gestione separata, la posizione dell’Inps è nota: il socio di una Srl che svolga prevalentemente la propria attività in azienda, con relativa iscrizione alla Gestione Commercianti, e contemporaneamente percepisca anche un compenso come amministratore della stessa società, versa il doppio contributo, sia alla gestione I.V.S., con base di riferimento corrispondente al reddito (pro quota) prodotto dalla società, sia alla gestione separata, sulla base del compenso erogato all’amministratore.


Ora, la Cassazione, con la sentenza n.3240 del 12 febbraio 2010, stabilisce che il criterio della prevalenza va applicato anche al socio lavoratore di una Srl commerciale il quale svolga anche l’attività di amministratore.


In tali casi, pertanto:



  • occorre individuare quale sia l’attività che il soggetto svolge in misura prevalente;

  • sulla base di essa, individuare la Gestione previdenziale cui effettuare l’iscrizione;

  • il contributo sarà poi dovuto solo con riferimento a tale gestione previdenziale prevalente.

Si risolve, quindi, il conflitto giurisprudenziale che si è sviluppato intorno all’interpretazione dell’art.1, co.203 e 208 della L. n.662/96, e fornisce il principio a cui uniformare la materia.


Si ricorderà la sentenza n.20886/2007, con la quale la Suprema Corte, pur escludendo la doppia iscrizione (alla gestione previdenziale del commercio e a quella separata del lavoro autonomo), aveva affermato l’esigenza di includere, nell’imponibile contributivo relativo alla gestione prescelta, sia i redditi risultanti dall’attività di impresa, che quelli percepiti nella qualità di amministratore della società.


Nella sentenza in oggetto, invece, si sancisce che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. La scelta della gestione, a cui il soggetto interessato è tenuto ad iscriversi, spetta all’Inps, secondo il carattere di prevalenza. La norma dibattuta (il citato co.208) recita infatti, testualmente, che: “qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.”


La Cassazione, nella propria sentenza, fa giustamente osservare che la Gestione separata Inps dei parasubordinati è stata istituita rendendo iscrivibili, obbligatoriamente, non solo i soggetti privi di assicurazione pensionistica obbligatoria, ma anche quelli che, ancorché iscritti ad altra forma di copertura, percepiscono redditi che rientrano nell’ambito di tale gestione.


L'introduzione di questo nuovo concetto di prevalenza, però, evita che a seguito dell'introduzione della nuova Gestione separata si produca un doppio obbligo di iscrizione quando il socio d’opera percepisce anche un compenso per l’attività di amministratore.


Dice infatti la Corte che "la norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si esercitano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e i superstiti e, non essendo escluso alcun tipo di assicurazione obbligatoria, la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria."


L’auspicio è che ora l’Inps faccia proprio l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra.


Nel frattempo, se è vero che la presa di posizione della Cassazione è chiara nel definire il meccanismo di “unica iscrizione (e unica contribuzione) nella gestione prevalente”, un atteggiamento prudente consiglia di vedere la posizione assunta dall’Istituto.


Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Autore: Studio Maruggi
 
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