Nelle relazioni business-to-business caratterizzate da dipendenza economica (da valutarsi non all’interno del singolo contratto, bensì considerando il complesso dei rapporti commerciali), il simultaneo recesso da tutti i contratti, in un unico atto, da parte dell’impresa dominante, risulta, ai sensi dell’art. 9 l. 192/98, abusivo e nullo, allorché si accerti che il termine di preavviso unitariamente concesso e convenzionalmente previsto nei singoli contratti non consente all’impresa dipendente di trovare alternative soddisfacenti sul mercato, ovvero comparabili a quella in essere, in termini di fatturato, di investimenti ex post inutilizzati, di certezza e stabilità del rapporto commerciale.
Fonte: Tribunale di Monza; sentenza, 27-12-2018 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
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