Se si acquistano due unità immobiliari adiacenti i benefici “prima casa” spettano per entrambe. Questo a condizione che, dopo la fusione degli immobili, la nuova abitazione possieda le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizioni soggettive ed oggettive previste.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita nella sezione La posta di FiscoOggi della propria rivista telematica.
L’agevolazione spetta, precisano ancora le Entrate, sia nell’ipotesi di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso il beneficio spetta a prescindere dal fatto che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o meno.
Fonte: https://www.fiscooggi.it