Il cliente, disinteressato, che si dichiara estraneo al disegno fraudolento del commercialista, acquista “di diritto” lo status di concorrente nel reato, anche se inizialmente ne appariva vittima.
Risponde del reato di indebita compensazione il contribuente che, nonostante non abbia curato direttamente la predisposizione del modello di pagamento, non si è attivato per avere conoscenza dei meccanismi fraudolenti, utilizzati dal professionista al quale si era affidato, per generare crediti d’imposta indebitamente compensati. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 39333 del 25 settembre 2019.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/compensazione-crediti-inesistenti-linerzia-non-ammette-ignoranza