Per la configurabilità del reato previsto dall’art. 659 del Codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 41601 del 10 ottobre 2019.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it