La gratuità del processo riguarda solo i costi del processo civile relativi all’organizzazione complessiva del servizio Giustizia a carico dello Stato, consistenti cioè negli esborsi richiesti al singolo utente per concorso a vario titolo nell’erogazione delle risorse necessarie per rendere possibile in generale il processo e la sua celebrazione, mentre i costi per le ulteriori attività necessarie in relazione alla specifica domanda (in sede cognitiva o esecutiva) di Giustizia restano a carico dei singoli privati.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con la sentenza n. 21994 del 3 settembre 2019.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it