Con la Circolare n. 43 del 21 aprile 2023 l’Inps indica, con riferimento all’anno 2023, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle indennità di malattia, di maternità e paternità e di tubercolosi dovute per le seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi);
lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità);
lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità).
La Circolare riporta inoltre gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, per altre prestazioni che elenchiamo di seguito:
il congedo parentale
gli Assegni per il Nucleo Familiare
la malattia e degenza ospedaliera, l’assegno di maternità dei Comuni
l’assegno di maternità dello Stato
l’indennità economica e l’accredito figurativo per i periodi di congedo in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Fonte: https://www.inps.it