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IVA: LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE TRA CREDITO E DEBITI PREFALLIMENTARI

Pubblicato il 23 Settembre 2019

Non è violato il principio di neutralità perché le operazioni Iva maturate ante fallimento, avendo autonomia giuridica rispetto a quelle post fallimentari, non sono con queste compensabili.
In materia tributaria è ammissibile la compensazione del credito Iva chiesto a rimborso dal curatore, a seguito del fallimento di una società (articolo 30, comma 2, del Dpr n. 633/1972) e i debiti contratti verso l’erario dalla società medesima in periodi d’imposta antecedenti il fallimento, perché, ponendosi la coincidenza della partita Iva per le operazioni prefallimentari e postfallimentari come circostanza meramente occasionale che non muta l’autonomia giuridica delle operazioni facenti capo al fallito, entrambe le voci di debito/credito sono sorte nel momento in cui la società era in bonis. Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14620 del 29 maggio 2019.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/iva-legittima-compensazione-credito-e-debiti-prefallimentari

Pubblicato il Settembre 23, 2019

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