La notifica al collaboratore o al testimone di giustizia ammesso al programma di protezione è validamente effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, presso la residenza risultante dai registri anagrafici o, in alternativa, presso il domicilio eletto nel luogo in cui ha sede la commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione di cui il notificante abbia avuto conoscenza.
Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 21-12-2018, n. 33208 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.
Fonte: http://www.foroitaliano.it