Con il Messaggio n. 4211 del 18 novembre scorso l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia.
In particolare l’Istituto, a completamento ed integrazione della circolare n. 94 del 12 maggio 2015, precisa che per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI rimane sospeso per un periodo pari alla durata della malattia e riprende a decorrere, al termine del suddetto evento, per la parte residua.
Inoltre, qualora la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Per la specifica categoria di lavoratore subordinato, chiarisce infine l’Inps, nel caso in cui non sia normativamente prevista la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e, pertanto, decorre secondo le regole ordinarie.
Fonte: https://www.inps.it