Con l’ordinanza n. 22445 del 9 settembre 2019 la Corte di Cassazione, II Sezione Civile, ha affermato che "i requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell’art. 878 Cc non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione e chiusura della proprietà".
Fonte: http://www.cortedicassazione.it