Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22714 dell’11 settembre 2019, hanno affermato che il termine per proporre ricorso avanti al C.N.F. trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1°gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata all’art. 65, comma 1, L. n. 247 del 2012 inibisce l’immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei previsti regolamenti.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it