Su segnalazione del conservatore del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il Giudice del registro presso il Tribunale di Udine, con decreto del 3 giugno 2019 (n. cronol. 4150/2019 – R.G. n. 1337/2019), ha disposto la cancellazione d’ufficio della modificazione del contratto sociale di una società in nome collettivo, nella parte in cui disponeva la modificazione della ragione sociale, mediante l’indicazione del prenome di uno dei soci in forma abbreviata, anziché per esteso.
Secondo il Tribunale tale previsione contrattuale viola quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 2292 C.C. secondo cui la società in nome collettivo “agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale”, in evidente connessione con l’articolo 6, secondo comma C.C. per cui “nel nome si comprendono il prenome e il cognome”.
Pertanto, confermando un precedente orientamento dello stesso Tribunale, la disposizione va intesa nel senso che la ragione sociale deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso, e non solamente con una sua abbreviazione.
Ciò va fatto – continua il Tribunale – a garanzia del diritto dei terzi di comprendere immediatamente le generalità di almeno uno dei soci della compagine con cui viene a contatto.
Per scaricare il testo del decreto del Tribunale clicca qui.
Fonte: https://www.tuttocamere.it