Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri – sia pure solamente parziale – alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, II sezione Civile, con la sentenza n. 28282 del 4 novembre 2019, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un condomino che si era opposto ad una delibera assembleare con la quale era stato deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all’importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e per il restante 50% in base alla tabella millesimale.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it