Cassa Forense, nella sezione tematica Previdenziale e Assistenziale del proprio sito internet precisa che, al momento della presentazione della domanda di riscatto l’iscritto è tenuto ad indicare gli anni per i quali intende esercitare il riscatto, fino ad un massimo di nove tra quelli riscattabili (laurea, praticantato, servizio militare o civile sostitutivo).
In caso di pagamento rateale e interruzione dei versamenti annuali, precisa ancora la Cassa, i contributi già versati a titolo di riscatto, ove utili a "coprire" uno o più anni interi, vengono trattenuti dalla Cassa e gli anni oggetto di riscatto validati. L’eventuale eccedenza sarà restituita a richiesta dell’iscritto che, in ogni caso, può riproporre la domanda di riscatto.
Fonte: http://www.cassaforense.it