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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO (CLIENTI A BASSO RISCHIO): LE REGOLE TECNICHE DEL CNF

Pubblicato il 01 Ottobre 2019

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, in data 20 settembre, le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il CNF (regola tecnica n. 5) chiarisce che costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:

le pubbliche amministrazioni i gli organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
le società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
i soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria;
gli enti creditizi o finanziari;
i clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

Trovano applicazione (regola tecnica n. 9) in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

è sufficiente ai fini dell’identificazione l’acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
con riferimento alla identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso – la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.
In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l’Avvocato sarà esentato:
dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it

Pubblicato il Ottobre 1, 2019

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