In tema di accertamento fiscale, l?”invito dell?”Amministrazione finanziaria a fornire dati e notizie, assolve alla funzione di assicurare – in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì ad evitare l?”instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell?”allegazione di dati e della esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.
Tale inutilizzabilità, che consegue automaticamente all?”inottemperanza all?”invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d?”ufficio in ogni stato e grado di giudizio: essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dal quinto comma del citato art. 32, depositi unitamente all?”atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell?”Ufficio per causa a lui non imputabile.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nella Sentenza n. 29434 del 14 novembre 2024.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it