La Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini della configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, non è richiesta la preventiva contestazione delle violazioni relative all?”abbandono o al deposito incontrollato.
Con la sentenza n. 3916, depositata il 4 dicembre 2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di combustione illecita di rifiuti, previsto dall?”art. 256-bis del D.lgs. 152/2006, non richiede la preventiva contestazione delle contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato. Secondo i giudici, è sufficiente che la condotta abbia ad oggetto rifiuti effettivamente abbandonati o depositati in modo incontrollato, a prescindere dall?”avvio formale di procedimenti per le suddette violazioni.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it