Decreto Vice Ministro Economia e Finanze 27.12.2024 – G.U. 305 del 31.12.2024Il tasso legale di interesse è stato ridotto dal 2,5% al 2% con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il D.lgs. 139/2024 ha introdotto il comma 5 – ter all?”art. 46 del Testo Unico in materia di imposta di registro che prevede che il saggio legale di interesse non può essere inferiore al 2,5%, cosicchè in materia di imposta di registro, donazioni e successioni, continuano ad applicarsi le regole del 2024, per gli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall?”1.1.2025.Resta quindi valido il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell?”Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 ? come da tabella riportata in allegato al Decreto MEF 2024.
Come si calcola il diritto di usufruttoValore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2023) 2,5% (b)Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella decreto MEF = 26 (c)Rendita annua (a) x (b) = 3.750 (d) (d=150.000 x2,5%)Valore dell?”usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 3.750×26)Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 52.500 (= 150.000 ? 97.500)
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,50 per cento.
Età del beneficiario(anni compiuti)
Coefficiente
da 0 a 20
38
da 21 a 30
36
da 31 a 40
34
da 41 a 45
32
da 46 a 50
30
da 51 a 53
28
da 54 a 56
26
da 57 a 60
24
da 61 a 63
22
da 64 a 66
20
da 67 a 69
18
da 70 a 72
16
da 73 a 75
14
da 76 a 78
12
da 79 a 82
10
da 83 a 86
8
da 87 a 92
6
da 93 a 99
4