L’articolo 7-bis del D.lgs n. 128/2015, introdotto dal D.lgs n. 221/2023, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime di adempimento collaborativo, possano optare per l?”adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all?”Agenzia delle entrate.L?”opzione ha una durata di due periodi d?”imposta e alla scadenza si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa.
Con il provvedimento del 3 febbraio l?”Agenzia delle Entrate definisce le linee guida per accedere all’istituto ed approva il modello di adesione, insieme alle relative istruzioni.
A chi è rivolto il regime opzionalePossono accedere all’istituto le imprese che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale con fatturato inferiore a 500 milioni di euro per il 2026 e per il 2027, limiti previsti per l?”ammissione al regime di cooperative compliance, a condizione che il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello rappresentato nell?”interpello stesso e che non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte fraudolente.L?”adesione comporta diversi benefici, tra cui la non applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati all?”Agenzia con istanza di interpello.
Come presentare la domandaPer aderire al regime opzionale le imprese interessate devono presentare la domanda utilizzando il modello approvato con i provvedimento del 3 febbraio, che deve essere firmato e inviato via Pec alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale (dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it), che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione. Alla domanda va allegata la documentazione prevista (art. 2, comma 3 del decreto del 9 luglio 2025), tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it