La Corte di Giustizia dell?”Unione Europea, nella sentenza C-258/24, ha stabilito che un?”associazione cattolica non può licenziare un dipendente solo perché ha abbandonato la Chiesa cattolica, salvo che tale requisito sia essenziale, legittimo e giustificato in relazione alle attività svolte.La decisione evidenzia il delicato equilibrio tra il diritto all?”autonomia delle organizzazioni religiose e la tutela dei lavoratori contro la discriminazione religiosa.
Il diritto dell’Unione riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell’ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell’etica stessa della chiesa o dell’organizzazione interessata, spetta a tali giudici, e non alla chiesa o all’organizzazione interessata, valutare se un requisito professionale specifico sia realmente necessario per rispettare l?”etica dell?”associazione, senza che venga messa in discussione la legittimità della religione stessa.
Fonte: https://curia.europa.eu