Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l’Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell’aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
congedo di maternità;
congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
congedo parentale;
riposi giornalieri per allattamento;
permessi legge 104/1992;
congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
donazione sangue e/o midollo osseo.
L’Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo:
indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (legge “Focaccia”).
Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione “2G” (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS.
Per i lavoratori marittimi, precisa l’Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.
Fonte: https://www.inps.it