Con l’Ordinanza n. 10996 del 19 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, si è espressa in tema di impugnazioni, affermando che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all?”art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.:
per l?”ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all?”una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall?”art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l?”istanza riguardante l?”altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell?”imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell?”imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
per l?”oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell?”una, è tenuto a provare che l?”assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall?”art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell?”altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo;
per la portata degli effetti, atteso che l?”una, diversamente dall?”altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.
Fonte: https://www.cortedicassazione.it