Solo se il rimborso richiesto al proprio fornitore o prestatore risulta difficile o impossibile il fruitore dei beni o servizi può richiederlo direttamente alle autorità tributarie.
La Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza unionale, ha stabilito che solo in ipotesi eccezionali è consentita l?”azione diretta di rimborso Iva nei confronti dell?”Amministrazione finanziaria, ai fini della corretta applicazione del principio di effettività, ponendo l?”attenzione sulla assoluta impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. È quanto stabilito dalla Suprema corte con la sentenza n. 6812/2025.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/iva-non-dovuta-addebitata-dal-cedente-suo-recupero-passa-dalla