Con Sentenza n. 22 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stataritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casidi nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti atutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite“espressamente”.
Ne consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.
Fonte: https://www.cortecostituzionale.it