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LA REGOLARITà FORMALE DEI REGISTRI NON ESCLUDE LA CONDOTTA EVASIVA

Pubblicato il 08 Novembre 2024

Se l’ufficio prova, anche tramite presunzioni semplici, l’esistenza di attività non dichiarate, il contribuente non può appellarsi al fatto che la contabilità fosse in ordine.
Una volta acclarata l’esistenza di attività non dichiarate, anche mediante presunzioni semplici originate da accertamenti condotti presso terzi e dai dati e dalle notizie che l’Ufficio abbia appreso all’esito degli stessi, il meccanismo innescato dai controlli erariali genera gli effetti propri della prova per presunzioni della condotta evasiva. Rispetto a tale condotta, non solo non è invocabile la regolarità formale della contabilità tenuta dal contribuente, ma neppure è sostenibile che l’Amministrazione debba assolvere un onere probatorio ulteriore, avendo essa adempiuto il proprio compito attraverso gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. Spetta, dunque, al contribuente, in conformità alle regole generali fissate dall’articolo 2697 del codice civile, dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. È questo il principio che viene ribadito dai giudici della Suprema corte nell’ordinanza n. 26141 del 7 ottobre 2024.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/regolarita-formale-dei-registri-non-esclude-condotta-evasiva

Pubblicato il Novembre 8, 2024

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