Anche se la realizzazione del progetto immobiliare è rimasta incompiuta, a causa della recessione della società committente, si tratta comunque di un servizio soggetto all?”imposta.
I giudici Ue, con la pronuncia in esame, chiariscono che l?”importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto relativo a una prestazione di servizi, è soggetto a Iva: esso riflette quello previsto per l?”esecuzione completa della prestazione, non integrando un?”indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito (Corte Ue, causa C- 622/2023).
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Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/risoluzione-del-contratto-prestazione-sconta-liva