La legge di bilancio 2023 ha esteso il trattamento fiscale prima riservato alle sole pensioni Svizzere anche alle pensioni erogate dalla Cassa di Previdenza di Monaco.
In precedenza le pensioni Svizzere (e dal 2023 quelle monegasche) corrisposte in Italia erano soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5% solo ed esclusivamente nel caso di intervento di un intermediario residente (cioè, in pratica, erogazione della pensione con accredito sul conto corrente bancario, l’intermediario quindi era da individuarsi nella maggioranza dei casi nella banca). Dal 1° gennaio 2023 è stata eliminata la necessità che la tassazione a titolo di imposta si applichi solo subordinatamente all’intervento dell’intermediario, cioè volendo semplificare al massimo, il pagamento della pensione avviene direttamente da parte della previdenza svizzera o di quella monegasca nei confronti del pensionato residente in Italia, il quale può assoggettare quindi la pensione alla tassazione sostitutiva dell’Irpef con pagamento del 5%.
Il problema di fondo che mi nasce è: in che quadro si indica la pensione per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva?
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