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‘REDDITOMETRO’ AMMESSO SOLO CON LIMITE DI SCOSTAMENTO A 70.000 EURO (69.473,30 EURO PER LA PRECISIONE)

Pubblicato il 09 Settembre 2024

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha modificato le condizioni che consentono al Fisco di procedere con l’accertamento sintetico (“redditometro”).
Il nuovo comma 6 dell’art. 38, come introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 108/2024, prevede che: “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT”.
Considerando che l’assegno sociale annuo è pari attualmente a 6.947,33 euro, lo scostamento dovrà quindi essere:

superiore a 69.473,30 euro
ed eccedente di almeno un quinto (20%) rispetto a quello dichiarato

Precedentemente non era previsto alcun limite assoluto e l’accertamento sintetico era legittimo a condizione che il reddito complessivo accertabile eccedesse di almeno un quinto quello dichiarato.

Pubblicato il Settembre 9, 2024

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